Descrizione
Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 (Attivitร edilizia libera), 10 (Permesso di costruire) e 22 (Segnalazione certificata di inizio attivitร ) del Testo Unico in materia edilizia, sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale, la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a C.I.L.A., ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima รจ tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l'intervento รจ in corso di esecuzione.
Gliย ulteriori interventiย edilizi attuabili con CILA, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. Campania n. 13/2022, sono:
a)ย le opere di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo qualoraย non riguardino le parti strutturali dellโedificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumitร ย ai fini sismici, non rechino comunque pregiudizio alla statica dellโedificio e non modifichino iย prospetti;
b)ย le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, qualora non riguardino le parti strutturali dellโedificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumitร ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dellโedificio;
c)ย i muri di cinta;
d)ย i movimenti di terraย attraverso sbancamenti e predisposizione di terrazzamenti, anche con muri a secco, ovvero secondo le tecniche di ingegneria naturalistica;
e)ย le serre, le serre agro voltaiche e in genere impianti agro voltaiciย stabilmente infissi al suolo, funzionali allo svolgimento dell'attivitร agricola;
f)ย le opere di demolizioneย parziale e integrale di manufatti edilizi;
g)ย le modifiche della destinazione d'uso, non urbanisticamente rilevanti, con opere, al di fuori delle zone A o di zone a esse assimilate dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
MODALITร DI PRESENTAZIONE:
La C.I.L.A. (corredata di tutta la documentazione ai sensi delle norme vigenti) deve essere presentata esclusivamente:
- ย Tramite lo Sportello Unico per lโEdilizia Telematico (SUE) per le pratiche riguardanti l'edilizia residenziale utilizzando la procedura "Comunicazione inizio lavori asseverata"
- Tramite lo Sportello Unico per le Attivitร Produttive (SUAP) per tutte le altre pratiche.
COSTI:
1) DIRITTI DI SEGRETERIA pari ad euro 120,00, come disposto dalla D.G.C. n. 103 del 21/11/2022 utilizzando una delle seguenti modalitร :
- Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Diritti di segreteria CILA"
- Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.
Per quanto riguarda la CILA in sanatoria, il pagamento della sanzione pari ad euro 1000,00 (ridotta di 2/3 se l'intervento รจ in corso di esecuzione) deve essere effettuata con:
- Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Sanzione pecuniaria CILA in sanatoria"
- Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.