Descrizione
Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 (Attività edilizia libera), 10 (Permesso di costruire) e 22 (Segnalazione certificata di inizio attività) del Testo Unico in materia edilizia, sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale, la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a C.I.L.A., ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Gli ulteriori interventi edilizi attuabili con CILA, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. Campania n. 13/2022, sono:
a) le opere di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio e non modifichino i prospetti;
b) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
c) i muri di cinta;
d) i movimenti di terra attraverso sbancamenti e predisposizione di terrazzamenti, anche con muri a secco, ovvero secondo le tecniche di ingegneria naturalistica;
e) le serre, le serre agro voltaiche e in genere impianti agro voltaici stabilmente infissi al suolo, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
f) le opere di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
g) le modifiche della destinazione d'uso, non urbanisticamente rilevanti, con opere, al di fuori delle zone A o di zone a esse assimilate dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
La C.I.L.A. (corredata di tutta la documentazione ai sensi delle norme vigenti) deve essere presentata esclusivamente:
- Tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (SUE) per le pratiche riguardanti l'edilizia residenziale utilizzando la procedura "Comunicazione inizio lavori asseverata"
- Tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per tutte le altre pratiche.
COSTI:
1) DIRITTI DI SEGRETERIA pari ad euro 120,00, come disposto dalla D.G.C. n. 103 del 21/11/2022 utilizzando una delle seguenti modalità:
- Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Diritti di segreteria CILA"
- Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.
Per quanto riguarda la CILA in sanatoria, il pagamento della sanzione pari ad euro 1000,00 (ridotta di 2/3 se l'intervento è in corso di esecuzione) deve essere effettuata con:
- Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Sanzione pecuniaria CILA in sanatoria"
- Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.