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Segnalazione Certificata AGIbilità (SCAGI)

Dettagli del documento

La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAGI) è un documento che attesta la regolarità di un immobile ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e può quindi essere adibito ad uso abitativo, commerciale o produttivo.

Tipo documento:
  • Modulistica SUE

Descrizione

L'art. 24 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che ogni immobile oggetto di nuova costruzione, ricostruzione (totale o parziale), sopraelevazione, interventi che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati devono essere dotati di agibilità che viene attestata mediante segnalazione certificata.

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità.

La mancata presentazione della segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00, come stabilito con determina n. 173 del 25/11/2024.

La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

  1.  singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  2.  singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La documentazione da allegare viene stabilita nel comma 5 del suddetto art. 24 del D.P.R. 380/2001 e consiste in:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82 del D.P.R. 380/2001;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

f) Attestazione di Prestazione Energetica (APE), come prescritto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 192/2005;

g) attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di agibilità e di tutti gli allegati.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
La Segnalazione Certificata Agibilità (corredata di tutta la documentazione ai sensi delle norme vigenti) deve essere presentata esclusivamente:

  1.  Tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (SUE) per le pratiche riguardanti l'edilizia residenziale utilizzando la procedura denominata "Segnalazione Certificata di Agibilità";
  2. Tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per tutte le altre pratiche.

 

COSTI:

1) DIRITTI DI SEGRETERIA pari ad euro 120,00, come disposto dalla D.G.C. n. 103 del 21/11/2022 utilizzando una delle seguenti modalità:

  • Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Diritti di segreteria SCAGI"
  • Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.

 

2) SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, per presentazione tardiva, così come disposto con determina. n. 173 del 25/11/2024 nel modo seguente:

€ 77,00 dal 16° al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento

€ 150,00 dal 31° al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento

€ 300,00 dal 61° al 90° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento

€ 464,00 oltre il 90° giorno dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità:

  • Bollettino c.c.p. 13811815 intestato al Comune di Pastorano (CE) con causale "Sanzione amministrativa SCAGI"
  • Bonifico al seguente IBAN: IT 79 D 07601 14900 000013811815 presso Poste Italiane S.P.A.

Ufficio responsabile

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Il Settore Tecnico del Comune di Pastorano è responsabile della gestione delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché della pianificazione e dello sviluppo urbano del territorio comunale.

Municipio di Pastorano

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