A chi è rivolto
- Cittadini europei che desiderino soggiornare nel comune per un periodo superiore a 3 mesi.
- Cittadini extra-europei familiari di cittadini europei già residenti nel comune.
Descrizione
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Il cittadino dell'Unione europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in ANPR.
Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.
L'iscrizione in Anagrafe
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Il Familiare
Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:
- deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
- deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.
L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n.2.
Come fare
L’iscrizione all’Anagrafe nazionale per i cittadini europei avviene online, tramite il portale ANPR, o a sportello, tramite la prenotazione di un appuntamento.
Per la richiesta online, accedendi ai servizi per cittadini europei sul portale ANPR e seleziona l’opzione “Voglio iniziare ora una dichiarazione di trasferimento”. La procedura ti guiderà all’inserimento dei tuoi dati anagrafici e di contatto, alla compilazione dei dati delle persone che si traferiscono insieme a te e al caricamento dei documenti necessari per poter procedere con la richiesta.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- carta d’identità, passaporto o documento valido per l’espatrio;
- codice fiscale italiano, se lo possiedi;
- dati anagrafici e codice fiscale di una persona della famiglia presso cui ti trasferisci;
- estremi catastali dell’immobile dove abiterai se sei il proprietario, estremi del contratto di locazione e
- carta d’identità del proprietario dell’immobile se non sei tu.
Altri documenti possono essere necessari in base ai casi specifici.
- Se ti trasferisci per lavoro
documentazione che dimostri la tua qualità di lavoratore subordinato o autonomo. - Se ti trasferisci per studio e non sei lavoratore
documentazione che attesti la tua iscrizione presso un istituto di formazione;
autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non ricorrere all’assistenza sociale dello Stato.
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o per la durata del corso di studi (non è valida la Tessera europea di assicurazione malattia). - Se ti trasferisci senza essere lavoratore o studente
autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non ricorrere all’assistenza sociale dello Stato;
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o per la durata del corso di studi (non è valida la Tessera europea di assicurazione malattia) - Se ti stai ricongiungendo con un familiare
certificato di matrimonio, se il ricongiungimento avviene tra coniugi;
certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità, se il ricongiungimento avviene tra figlio e genitore.
Cosa si ottiene
Al termine della procedura, otterrai l’iscrizione all’Anagrafe nazionale per te e tutte le persone che si traferiscono insieme a te. Una volta inviata la tua dichiarazione, puoi verificarne in ogni momento lo stato di avanzamento accedendo di nuovo al servizio e selezionando l’opzione “Ho una dichiarazione di trasferimento in corso”. Quando il comune a cui hai inviato la dichiarazione di trasferimento l’avrà accolta, riceverai una notifica via email.
Tempi e scadenze
Non c’è un termine ultimo per l’iscrizione anagrafica e il Comune si impegna a gestire la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione. Puoi verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della richiesta accedendo di nuovo al servizio sul portale ANPR e selezionando l’opzione “Ho una dichiarazione di trasferimento in corso”. Quando il Comune avrà accolto la richiesta, riceverai una notifica via email.
entro 30 giorni dalla ricezione
Quanto costa
L’iscrizione anagrafica in un comune italiano e la registrazione nell’Anagrafe nazionale è gratuita.
Documenti
Modulistica
Dichiarazione di Residenza
Documento (tecnico) di supporto