A chi è rivolto
Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti.
La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Descrizione
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Mirandola.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
- trasferimento in altro Comune o all’estero;
- iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Mirandola;
- per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione (vedi in questo sito la parte dedicata all'iscrizione anagrafica).
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe oppure compilare la modulistica allegata.
Cosa serve
Le procedure per l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea sono del tutto simili a quelle per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente, a cui si rimanda, compreso il requisito del possesso di un titolo abitativo.
- Possesso requisito abitativo
Cosa si ottiene
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
Tempi e scadenze
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all'iscrizione.
Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione.
Presa in carico Immediata
Quanto costa
Nessun costo previsto
Documenti
Modulistica