Certificati anagrafici richiesti dagli avvocati
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Servizio attivo
Gli avvocati possono richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR: un servizio che punta a semplificare l’accesso ai dati anagrafici per velocizzare l’attività professionale degli avvocati.
A chi è rivolto
Agli avvocati iscritti all'albo professionale
Descrizione
A seguito dell’emanazione del Decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, gli avvocati possono richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR: un servizio che punta a semplificare l’accesso ai dati anagrafici per velocizzare l’attività professionale degli avvocati.
L’avvocato tratta i dati personali dei cittadini contenuti nell’ANPR per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle Regole deontologiche adottate dal Garante per la Protezione dei dati personali con il provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018.
Richieste di certificati anagrafici rivolte direttamente al Comune
In considerazione di tale agevolazione, si comunica che richieste direttamente al Comune di certificati anagrafici da parte di avvocati per la loro attività professionale, se relative a persone delle quali si conoscano cognome, nome, data di nascita o codice fiscale, saranno soddisfatte esclusivamente se rivolte direttamente agli sportelli dell’Anagrafe.
Si avvisa che NON vengono fornite conferme o informazioni telefoniche sugli indirizzi delle persone residenti o che hanno avuto la residenza nel comune (art. 33 d.P.R. n. 223/1989)
Relativamente a richieste di certificati anagrafici di persone per le quali siano conosciuti dati anagrafici che non siano quelli prima descritti, si precisa quanto segue:
- Gli ufficiali d’anagrafe devono rispettare le norme e le disposizioni del Ministero dell’interno.
- La normativa anagrafica non detta alcuna disposizione in merito alle modalità e alle misure che l’ufficiale d’anagrafe deve adottare al fine di evitare il rischio di fornire certificati relativi a persone diverse da quelle richieste, e il Ministero, proprio in relazione al rischio di confusione dovuta alle omonimie che con l’ANPR si sono moltiplicate, ha disposto che il richiedente indichi cognome, nome e data di nascita o il codice fiscale (che verrà sostituito dall’ID ANPR). Ne consegue che questo deve essere il comportamento “ordinario” tenuto dall’ufficiale d’anagrafe.
- L’interpretazione delle norme e delle disposizioni ministeriali non può mai essere disgiunta dalla considerazione e dalla valutazione della ratio su cui si basano le normative e le disposizioni stesse, alla luce dei principi generali della normativa che, in questo caso, è quella anagrafica. Il principio anagrafico che deve osservato in questo caso è quello di evitare la rivelazione di dati e informazioni diversi da quelli espressamente richiesti in sede di richiesta di certificati.
- In pratica, l’ufficiale d’anagrafe non può fornire indicazioni e dati personali idonei ad individuare la persona di cui si chiede il certificato, da scegliere tra un elenco di persone che hanno lo stesso cognome e nome, ma deve limitarsi a certificare le persone per le quali è certa la corretta identificazione sulla base dei dati forniti dal richiedente, e non può condurre “indagini” sulla base di dati o elementi approssimativi o che non siano riferibili agli archivi anagrafici, o che comportino modalità e tempi di ricerca irragionevoli.
L’ufficiale di anagrafe nel caso di richieste di certificati anagrafici con dati incompleti, deve fare riferimento ai dati contenuti nella scheda anagrafica, che comprende:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- numero dell’atto di nascita;
- codice fiscale;
- paternità e maternità;
- cittadinanza;
- indirizzo di residenza;
- stato civile;
- cognome e nome del coniuge e data del matrimonio;
- dati dell’ultima carta d’identità rilasciata (numero e data di rilascio);
- dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato (numero e data di rilascio - solo per i cittadini stranieri non comunitari);
- componenti lo stato di famiglia
Pertanto, in caso di richieste con dati anagrafici parziali, queste potranno essere inoltrate anche tramite pec/email, e i dati che possono essere indicati all’ufficiale di anagrafe sono quelli prima elencati, e la certificazione verrà rilasciata solo nel caso in cui sia possibile identificare una persona escludendo ogni possibile omonimia rispetto ai dati presenti in ANPR, ovvero qualora vi sia esatta corrispondenza tra quanto richiesto e i dati presenti in ANPR con cognome e nome (dati obbligatori), e almeno due dei seguenti dati:
- data di nascita parziale (giorno e mese – mese e anno);
- comune di nascita e/o residenza;
- cognome e nome materni (in considerazione che la paternità comporta una maggiore frequenza di omonimie, tale dato verrà tenuto in considerazione solo quale elemento aggiuntivo ai 4 richiesti);
- cognome e nome del coniuge e/o data del matrimonio;
- dati dell’ultima carta d’identità rilasciata;
- dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato;
- dati anagrafici dei figli, ma solo se presenti nello stato di famiglia della persona richiesta.
Qualora i dati trasmessi dal richiedente, anche uno solo degli stessi, non corrispondessero a quelli registrati anagraficamente, non verrà rilasciato alcun certificato; inoltre non verranno presi in considerazione dati approssimativi, quali: fasce di età o serie di dati inerenti un'unica informazione (ex: più giorni di nascita, più comuni di residenza, ecc.).
Relativamente ai certificati anagrafici storici, si rammenta che sulla piattaforma ANPR possono essere richiesti quelli che comprendono il periodo di tempo nel quale il Comune è subentrato in ANPR, mentre per periodi antecedenti devono necessariamente essere richiesti al Comune dove le persone hanno avuto la residenza anagrafica.
Infine si rammenta che:
- i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, ad esclusione di quelli per il cui uso è prevista un’esenzione di legge, da indicare al momento della richiesta.
- per la richiesta di certificati “per uso notifica atti giudiziari” o comunque per uso di giustizia, per i quali sia prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, il richiedente dovrà dimostrare di essere iscritto all’Ordine degli avvocati, esattamente come previsto per la richiesta on line.
Come fare
Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere a un’area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere certificati anagrafici.
I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo.
Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli Avvocati al momento della richiesta
Cosa serve
Per ottenere un certificato anagrafico con le agevolazioni previste per gli avvocati, è necessario dimostrare di essere iscritti al relativo ordine professionale.
- Iscrizione all'albo degli avvocati
Cosa si ottiene
Tutti i certificati hanno di norma una base di dati comune, ovvero: cognome e nome, luogo e data di nascita, a cui vengono associate altre informazioni a seconda della loro utilità.
Sono disponibili 15 tipologie di certificati:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di stato di famiglia e di stato civile;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.
Sono disponibili, inoltre, 2 tipologie di certificati elettorali:
- di godimento dei diritti politici;
- di iscrizione nelle liste elettorali.
Tempi e scadenze
I certificati di anagrafe e di stato civile hanno una validità di 3 mesi.
Immediato
Quanto costa
Tutti i certificati hanno il costo di una marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.
Se il certificato viene rilasciato in bollo, il richiedente deve essere in possesso di una marca da Euro 16,00 già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio del certificato, il numero identificativo della marca e la data della sua emissione devono essere riportati sul documento rilasciato, e il richiedente dovrà collocare la marca da bollo corrispondente sul certificato non appena stampato in un qualsiasi spazio libero.
L’indicazione dell’esenzione è obbligatoria e deve essere indicata dal richiedente.
Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.
Tutti i certificati anagrafici sono, infine, soggetti al pagamento dei diritti di segreteria, pari ad € 0,52 per i certificati esenti oppure € 1,04 per i certificati in marca da bollo.
Tale versamento potrà essere effettuato sul C.C.P. num. 13811815 intestato a: Comune di Pastorano, Servizio di Tesoreria, oppure tramite bonifico bancario e/o postale sul seguente iban: IT79D0760114900000013811815.